Cessione di fabbricato e locazione.

Quando si parla di locazione spesso sorgono dubbi per quanto riguarda la comunicazione di cessione di fabbricato all’autorità locale di pubblica sicurezza. E il caso quindi di fare chiarezza. Occorre sapere che, a seguito dell’entrata ln vigore del decreto legge n. 79 del 20.6.’12 (come con-vertito in legge). per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricato sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall’abitativo per i quali è prevista come obbligatoria la registrazione. non è più dovuta tale comunicazione, conosciuta anche come «denuncia antiterrorismo» e disciplinata dall’art. 12, del decreto legge n. 59 del 21.3.‘78 (come convertito). Con particolare riferimento alla locazione, pertanto, in caso di rapporto superiore a 30 giorni (durata oltre la quale occorre registrare il contratto), tale denuncia non è dovuta. La registrazione del contratto, in altre parole, «assorbe» l’obbligo in questione. Mentre al di sotto del predetto limite dei 30 giorni, il citato dl 59/78, non prevede (e non ha mai previsto) la comunicazione di cessione del fabbricato. Il discorso cambia, invece, quando ad occupare l’immobile sia un cittadino non appartenente all’Unione europea. In tal caso infatti, il predet- to di 79/12 nulla ha inciso con riguardo all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.D. sull’immigrazione); norma che stabilisce, in particolare, che chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti un extracomunitario (o apolide), anche se parente o affine, o lo assuma per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato italiano, sia «tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore. all’autorità locale di pubblica sicurezza». Quando si tratta di questo tipo di soggetti. quindi, la comunicazione di cui al citato art. 7 è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata del rapporto e dall’avvenuta o meno registrazione del relativo contratto.

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