Le polizze per i danni alle parti comuni.

Confedilizia.it

Un dubbio ricorrente in ambito condominiale è se sia obbligatoria o meno la stipula, da parte del condominio, di una polizza assicurativa che copra dal rischio di eventuali danni recati dalle parti comuni. La questione è delicata ed bene quindi, in questa sede, fare chiarerzza. Ciò che occorre sottolineare, in materia, è che non esiste nel nostro ordinamento una norma che imponga d stipulare una polizza assicurativa che copra dal rischio di eventuali danni provocati dalle parti comuni. Il che significa che la decisione è rimessa alla volontà dei condòmini, i quali saranno chiamati a deliberare sul punto – come chiarito dalla Cassazione (cifrato sentenza numero 15872 del 6.7.’10) – con un numero di voti che rappresenti, sia in prima sia in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’ edificio (fermi, naturalmente, i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dell’ articolo 1136 codice civile). Deriva da tanto che, ove il regolamento di condominio nulla disponga in relazione alla questione di interesse, all’interrogativo da cui abbiamo preso l’avvio non può che darsi risposta negativa. Per altro verso, c’è poi da evidenziare che l’amministratore non ha alcun potere di stipulare un contratto di assicurazione senza l’autorizzazione dell’organo assembleare. Si tratta di una precisazione (da ritenersi ancora valida dato che la riforma 2013 nulla ha innovato sul punto) espressa anch’essa dai Supremi giudici, i quali hanno ritenuto non rientrare tra le attribuzioni di chi amministra un fabbricato la conclusione di un contratto del genere (cifrato sentenza numero 8233 del 3.4.’07)

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